Bari, procedure più semplici per l’occupazione di suolo pubblico per i traslochi
La scorsa settimana la giunta comunale ha approvato una proposta di modifica al regolamento per le occupazioni di suolo pubblico relativa alle operazioni di traslochi e relative aziende esecutrici, elaborata dopo un lungo lavoro istruttorio svolto di concerto tra Ripartizione, Municipi e associazioni di categorie preposte.
La modifica sarà ora sottoposta al vaglio del Consiglio comunale, che dovrà discuterne e renderla effettiva.
Nello specifico la Ripartizione ha inteso modificare il regolamento esclusivamente nella parte relativa alle occupazioni per traslochi con la necessaria presenza di macchine elevatrice e/o autoscale a fronte di una crescita esponenziale di operatori del settore e di una domanda del servizio da parte dei cittadini in forte espansione.
Questo scenario ha determinato un aggravio di procedure amministrative a carico degli uffici comunali e una farraginosità nelle operazioni di autorizzazioni, con il conseguente aumento di costi e tempi per utenti e operatori.
Allo stato attuale, infatti, queste attività devono richiedere apposita concessione temporanea rilasciata, volta per volta, dal Municipio nel cui ambito territoriale è situato il suolo da occupare, con tempistiche certe ma non sempre rispondenti alle esigenze degli utenti e del mercato.
Con la modifica proposta invece, l’istante può munirsi di generica concessione di suolo pubblico, di durata annuale, da rilasciarsi a cura della Ripartizione Sviluppo Economico e di volta in volta comunicare al Municipio competente per territorio, l’effettiva occupazione del suolo pubblico in concomitanza con l’attività di trasloco o di posizionamento di piattaforme, macchine elevatrici e/o autoscale da compiersi, almeno 20 giorni prima della data dell’effettiva occupazione.
Saranno i Municipi, poi, a trasmettere gli adempimenti rispettivamente: alla polizia municipale per la predisposizione dell’eventuale ordinanza dirigenziale che consenta la sosta temporanea su area di parcheggio; al concessionario per la riscossione ed alla Ripartizione tributi per la definizione e l’esazione della tassa dovuta c. alla Ragioneria per l’accertamento in entrata della tassa dovuta.