La Puglia in zon rossa…”rafforzata”. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha emanato infatti una nuova ordinanza recante “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19″ con decorrenza da domani, 27 marzo, sino al prossimo 6 aprile.
Questa ordinanza – spiegano dagli uffici di via Gentile – è il frutto di un approfondito confronto con i sindaci, i presidenti delle province pugliesi e con il partenariato istituzionale: Confartigianato Imprese, CNA, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, Confapi, Casartigiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri, Ugl e Cgil, Cisl e Uil della Puglia.Di seguito i punti salienti dell’ordinanza.
Seconde case
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:
sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza;
sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
Attività commerciali
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art. 45), chiudono alle 18, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari, di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie.
Nei giorni 28 marzo (domenica della Palme), 4 aprile (Pasqua) e 5 aprile (Lunedì dell’Angelo) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa (art.45) ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.
Le attività commerciali si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
Attività di somministrazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie
Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021, l’attività di asporto dei servizi di ristorazione, ove consentita dal DPCM 2 marzo 2021 (art.46, co.2), è svolta, dalle ore 18 in poi, tramite prenotazione preventiva on-line o per telefono e a condizione che siano adottate modalità organizzative che limitino al massimo code, file o assembramenti.
Attività lavorativa
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
È fortemente raccomandato ai datori di lavoro privati di limitare la presenza dei dipendenti nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedano necessariamente tale presenza, utilizzando per il restante personale la modalità di lavoro agile, compatibilmente con le modalità organizzative adottate.